CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE

“RAGOGNA AIUTA RAGOGNA” APS

STATUTO



Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.

117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione, non riconosciuta, di Promozione

Sociale denominata Consulta del Volontariato Sociale “Ragogna Aiuta Ragogna” A.P.S.

avente sede legale in Ragogna (UD)- Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 1/B – c.f.

94100140303

Art. 2

L’Associazione opera nel settore promozione sociale e più specificatamente persegue i

seguenti scopi:

- attività di promozione e utilità sociale

- sensibilizzare sulle problematiche esistenti relative alla solidarietà sociale a partire

dalle realtà operanti nel territorio, siano esse l’Amministrazione Comunale, le

Associazioni, Gruppi, Comitati o singoli cittadini;

- promuovere l’attività del volontariato all’interno delle Istituzioni scolastiche;

- promuovere e mettere in atto iniziative nel campo del sociale, culturale ed

ambientale presentando progetti anche in forma associata;

- promuovere e mettere in atto iniziative destinate all’educazione, alla formazione e

allo svago dei minori; iniziative specifiche per la terza età; iniziative di

coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche

all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione;

- favorire la conoscenza del territorio e della cultura locali;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini

sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del

D.Lgs. 117/17 (n. progressivo e rif. art. 5 D-Lgs- 117/17):

1-a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2-d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con

finalita' educativa;

3-e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della

legge 14 agosto 1991, n. 281;

4-f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

5-i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

6-k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

7-l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

poverta' educativa;

8-o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a

favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto

commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a

promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo

da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti

sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

9-p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei

lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2,

lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

10-s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni;

11-t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

12-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del

presente articolo;

13-v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

14-w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati

nell’inventario redatto a cura dell’Organo di Amministrazione ed in particolare:

 Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere

fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

 Quote associative,

 Rendite patrimoniali,

 Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,

 Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

 Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui

all’art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria,

libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il

perseguimento dei fini istituzionali.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini

dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di

cui all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a

tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si

dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E’ prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione

alla vita associativa secondo quanto disposto dall’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori

b) Soci onorari

c) Soci ordinari

d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente

benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita

dall’Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi

dell’Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi

non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all’Organo di

Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla

data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di

diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all’Organo di Amministrazione entro 15

giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione in relazione a:

a) perdita dei requisiti per l’ammissione;

b) per dichiarazione di interdizione o inabilità;

c) mancato versamento della quota associativa;

d) comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all’Organo di

Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle

finalità dell’Associazione. Sarà cura dell’Organo di Amministrazione stabilire il limite

minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Tutti i Soci, che al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota

associativa, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi;

b) di essere eletti alle cariche direttive;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

d) a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;

e) a frequentare i locali della dell’associazione;

g) di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione che

provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in

visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente

potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;

b) versare la quota associativa stabilita dall’Organo di Amministrazione;

c) non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei

trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un

periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) L’Organo di Amministrazione;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) L’organo di Controllo;

Art. 8

L’Assemblea Ordinaria dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci

entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro

mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.

L’ordine del giorno è fissato dall’Organo di Amministrazione. L’Assemblea può essere

convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora

dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei

soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda

convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può

essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,

b) approvare la relazione morale del Presidente,

c) eleggere l’Organo di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organo

di Controllo

d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,

e) modificare lo statuto,

f ) deliberare sulla trasformazione e fusione o scissione della associazione,

g) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368

del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci

avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il

maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione

dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le

stesse modalità previste dall’art. 8). L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con

la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Art.11

L’Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, è eletto dall’Assemblea

dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di

dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso

al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse

possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova

elezione da parte dell’Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga

rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell’Organo di

Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il

Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell’Organo.

L’Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno

o su richiesta di almeno tre amministratori Delibera alla presenza della maggioranza dei

membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di

parità, il voto del presidente e preponderante.

L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori,

può inoltre:

a) promuovere l’attività dell’associazione;

b) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in

tutte le sue attività;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea;

e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri dell’Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera

gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su

presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L’Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è

considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’Organo di

Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Organo di Amministrazione e

dell’Assemblea generale dei soci,

b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari

dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17

l’associazione dovrà tenere:

il libro dei soci

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di

Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi

anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti

dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio

predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina

di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del C.C.. I componenti

dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397, comma

secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Alla nomina

dell’Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto

immediato.

Art. 15

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo

scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra

associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge..

All’entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N.

117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore

secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla

Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della

richiesta che l’Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o

secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.

 

Art. 16

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo

gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute

relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata

per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Organo di Amministrazione e

approvato dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,

depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere

consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla

chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 17

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La

variazione della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale

avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di

interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente

dell’attività di volontariato dei propri associati.