Esente da bollo ed imposta di registro ai sensi del D.L. n. 117/17 – art. 82, commi 3-5.
Iscrizione al registro APS al n. 800 – Decreto n. 4647/CULT – 6/11/2017
STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
Art. 1
Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e
delle leggi regionali in vigore l’Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata
Consulta del Volontariato Sociale “Ragogna Aiuta Ragogna” A.P.S. avente sede legale in Ragogna
(UD)- Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 1/B – c.f. 94100140303
Art. 2
L’Associazione opera nel settore promozione sociale e più specificatamente persegue i seguenti
scopi:
- attività di promozione e utilità sociale
- sensibilizzare sulle problematiche esistenti relative alla solidarietà sociale a partire dalle
realtà operanti nel territorio, siano esse l’Amministrazione Comunale, le Associazioni,
Gruppi, Comitati o singoli cittadini;
- promuovere l’attività del volontariato all’interno delle Istituzioni scolastiche;
- promuovere e mettere in atto iniziative nel campo del sociale, culturale ed ambientale
presentando progetti anche in forma associata;
- promuovere e mettere in atto iniziative destinate all’educazione, alla formazione e allo
svago dei minori; iniziative specifiche per la terza età; iniziative di coinvolgimento delle
varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali
sacche di emarginazione;
- favorire la conoscenza del territorio e della cultura locali;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra
riportati e nel senso più ampio.
Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs.
117/17 (n. progressivo e rif. art. 5 D-Lgs- 117/17):
1-a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2-d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
3-e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4-f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5-i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
6-k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7-l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta'
educativa;
8-o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
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filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di
sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore
al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del
produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza
libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile;
9-p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;
10-s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
11-t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
12-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
13-v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
14-w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Art. 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell’inventario redatto
a cura dell’Organo di Amministrazione ed in particolare:
• Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere
fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.
Art. 4
L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
• Quote associative,
• Rendite patrimoniali,
• Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
• Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
• Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in
conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo
settore.
L’associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini
istituzionali. L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e
sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, possono essere rimborsate solo le
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata secondo i limiti e le condizioni
stabilite dall’ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è
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incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito. (Art. 17 Dlgs 117/2017)
Secondo l’Art. 18 del Dlgs.117/2017 i volontari devono essere assicurati contro infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero
dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al
5% del numero degli associati.
Art. 5
L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui
all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre)
associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3
(tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero
dei soci.
E’ prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita
associativa secondo quanto disposto dall’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.
I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori
b) Soci onorari
c) Soci ordinari
d) Soci sostenitori
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite
nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall’Organo di
Amministrazione.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione. Sarà cura dell’Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del
contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.
Possono diventare soci ordinari le persone fisiche ed Enti che condividono gli scopi
dell’Associazione. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza
scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero
delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio
ordinario dovrà presentare all’Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà
esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende
accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà
60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci
l’assemblea.
Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri
come espresso da questo statuto.
L’esclusione del socio è deliberata dall’organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale
competenza in relazione a:
- perdita dei requisiti per l’ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell’associazione.
Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all’Assemblea entro 15
giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.
Art.6
Tutti i Soci, che al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa,
hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
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b) di essere eletti alle cariche direttive;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
d) a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;
e) a frequentare i locali della dell’associazione;
g) di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione che
provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non
potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare
richieste di informazioni sui documenti visionati.
I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
b) versare la quota associativa stabilita dall’Organo di Amministrazione;
c) non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione stessa.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) L’Organo di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) L’organo di Controllo;
Art. 8
L’Assemblea Ordinaria dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il
mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del
giorno è fissato dall’Organo di Amministrazione. L’Assemblea può essere convocata anche su
richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da
spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere
convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
Art.9
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci;
mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione
un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere
portatore di più di due deleghe.
Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
b) approvare la relazione morale del Presidente,
c) eleggere e revocare gli organi sociali,
d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
e) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto,
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
h ) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
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l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
m) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C..
Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con
voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voto sarà eletto il più anziano.
Art. 10
Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione
dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse
modalità previste dall’art. 8). L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di
almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo
scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Art.11
L’Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci
e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell’art.26,
I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi
membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa
sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto;
ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una
nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga
rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell’Organo di Amministrazione.
L’Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell’Organo.
L’Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su
richiesta di almeno tre amministratori Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le
decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del
presidente e preponderante.
L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:
a) promuovere l’attività dell’associazione;
b) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue
attività;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) proporre modifiche statutarie.
Tutti i membri dell’Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera
gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di
distinta analitica dei costi sostenuti.
L’Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è
considerato dimissionario.
Art.12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’Organo di Amministrazione e
l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Organo di Amministrazione e dell’Assemblea
generale dei soci,
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 13
Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l’associazione
dovrà tenere:
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il libro dei soci
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di
Controllo e di eventuali altri organi sociali.
Art. 14
Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non
soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la
regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta
almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.
Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un
organo di controllo anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del C.C.. I componenti dell’organo di
controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso
di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale
dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Alla nomina dell’Organo di
Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.
Art. 15
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
All’Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori,
amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge (così come previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo
Settore).
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..
All’entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni
statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è
reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al
predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio
residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 16
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il
conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Organo di Amministrazione e approvato
dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede
dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art. 17
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
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Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La
variazione della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo
di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di
cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei
propri associati.
Ragogna, 04/08/2022
Il Presidente
Giovanni Battista Urtamonti
Il Segretario
Frank Quattrin